Canne Fumarie

La Legge 5 Marzo 1990 n.46 ha stabilito che il Camino o la Canna Fumaria sono componenti dell'Impianto Termico e non manufatti edili pertanto devono essere progettati da Professionisti Termotecnici ed installati e certificati da Aziende Abilitate.

A decorrere dal 2008 questa norma è stata abrogata e sostituita dal D.M. del 22 Gennaio 2008 n. 37 che ne ha ribadito i principi ampliandone i campi e le applicazioni.

NORMATIVE NAZIONALI

  • D.M. del 22 Gennaio 2008 n. 37.
  • D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.
  • D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551.

NORMATIVE TECNICHE

  • UNI CIG 10845 - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione.
  • UNI CIG 7129/08 - Impianti a gas per uso domestico.
  • UNI CIG 10640 - Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo “B”.
  • UNI CIG 10641 - Canne collettive per apparecchi di tipo “C”.
  • UNI CEN/TS 16134 - Terminali di camini.
  • UNI EN 15287 – Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini
  • UNI EN 1856 - Requisiti per camini metallici.
  • UNI/TS – 11278 - Camini/canali da fumo/condotti/canne fumarie -Scelta e corretto utilizzo.
  • UNI EN 1443 - Camini - Requisiti generali.
  • UNI 10683 - Generatori alimentati a legna o altri biocombustibili - Scarico fumi.

REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI

Ogni singolo comune all’interno del proprio Regolamento Edilizio può adottare prescrizioni restrittive rispetto a quanto previsto dalle Normative Nazionali.